Ascolto del minore nel conflitto tra genitori

Ascolto del minore nel conflitto tra genitori

Ascolto del minore durante il conflitto tra genitori


L’ascolto del minore è uno strumento di tutela del minore che può fare la differenza in caso di conflitto tra i genitori.


Il conflitto tra genitori

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Responsabilità genitoriale e affidamento. I genitori (siano essi sposati, conviventi o separati/divorziati), mantengono sempre il loro ruolo verso i figli. A meno che, infatti, non sia stato disposto l’affido esclusivo o sospesa/revocata la responsabilità genitoriale, i genitori esercitano i loro diritti e i loro doveri sui figli in maniera paritaria.

La legge 56/2006, infatti, ha codificato nel nostro sistema legale, la regola dell’affido condiviso tra genitori (salvi gravi casi in cui si debba derogare a tale regola). Ciò comporta, dunque, parità di diritti e di doveri tra madre e padre del minore. In caso di conflitti tra genitori, però, l’unico modo per risolvere il problema è chiedere l’intervento del Giudice Tutelare. Ciò è possibile solo con l’assistenza legale di un Avvocato per i minorenni, le persone e le famiglia (che comunemente viene definito Avvocato Divorzista o Avvocato Matrimonialista). Questo redigerà un ricorso da indirizzare al Tribunale competente ai sensi dell’art. 473-bis.11 c.p.c..

Oltre alle varie prove che le parti possono produrre a proprio favore, la legge prevede la possibilità di ascoltare il minore.

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Ascolto del minore nel conflitto tra genitori

Audizione del figlio minore. Come anticipato, l’ascolto del minore nel processo è un importante strumento processuale. Non si tratta di un mezzo di prova che un genitore può usare in danno dell’altro (anche se questo può essere l’effetto), bensì di un presidio a tutela del minore. Quest’ultimo, infatti, deve essere ascoltato quando – avendo almeno 12 anni – devono essere adottati dei provvedimenti giudiziali che lo riguardano direttamente. Si tratta dei casi, ad esempio, di scelta della scuola o delle attività extra-scolastiche. O ancora di trasferimenti in altre città o all’estero. O nei casi in cui si deve capire se vi sono stati maltrattamenti o altre gravi violazioni e inadempienze da parte di uno o di entrambi i genitori.

In tutti questi casi, nei quali il provvedimento giudiziale avrebbe, infatti, ripercussioni anche nella sfera del minore (scelta della carriera scolastica, carriera in uno sport o in un’arte, collocamento presso un genitore piuttosto che l’altro, spostamento dalla casa familiare, ecc…), il minore può far sentire la propria opinione al giudice.

La legge, infatti, stabilisce che le opinioni del minore devono essere tenute in debito conto dal giudice, in base alla maturità del minore stesso. È, infatti, possibile che venga ascoltato anche un minore degli anni 12, purché capace di discernimento: in questo caso il giudice ha più ampio spazio di discrezionalità nella valutazione delle affermazioni e delle opinioni del minore.

L’ascolto del minore può essere evitato nei casi in cui sia contrario all’interesse del minore, oppure si palesi manifestamente superfluo. In questi casi, però, il giudice è chiamato a dare atto della decisione di non ascoltare il minore, motivando circa la superfluità e/o la contrarietà dell’ascolto agli interessi del minore.

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Avvocato dei minori e delle famiglie

La scelta dell’Avvocato. Inutile dire che il contatto del minore con il Tribunale può essere un evento traumatico per il giovane o la giovane. Motivo per cui è, infatti, indispensabile affidarsi al giusto Avvocato per la gestione di questioni di diritto di famiglia così delicate. L’interesse del minore, infatti, va sempre tenuto in conto e tutelato già prima di rivolgersi al Tribunale: non si può attendere passivamente alla decisione del giudice e a un ascolto magari superfluo o dannoso (tanto per il minore, quanto anche per il genitore che abbia agito in giudizio in modo avventato).

Qualsiasi strumento processuale, infatti, può ritorcersi contro le parti del giudizio e influenzare pesantemente la decisione del giudice. L’ascolto del minore è uno di quegli strumenti processuali che, più di ogni altro, influenza la decisione finale (nonché i provvedimenti provvisori e urgenti in corso di causa).

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