Straniero senza codice fiscale e Gratuito Patrocinio
La Cassazione ha stabilito che può essere ammesso al Gratuito Patrocinio anche lo straniero senza codice fiscale italiano.
Il Gratuito Patrocinio
Diritto inviolabile di difesa. Il Patrocinio a spese dello Stato è un istituto giuridico disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (c.d. Testo Unico sulle spese di Giustizia). Chi non ha un reddito sufficiente a pagare gli Onorari di un Avvocato, può accedere a tale beneficio. La Costituzione, infatti, all’articolo 24 stabilisce che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».
L’articolo 24 della Costituzione, dunque, ha trovato concreta applicazione proprio nel citato Testo Unico Spese di Giustizia, in cui è regolato l’istituto del Gratuito Patrocinio. L’articolo 76 del D.P.R. 115/2022, infatti, prevede che «può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22». Il limite di reddito indicato nella norma è, ovviamente, quello riferito al 2002 (anno di adozione del Testo Unico). Tale limite di reddito viene, infatti, adeguato ogni due anni con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 77 D.P.R. 115/2002) e, per il 2024, si è attestato a 12.838,01 €. Il reddito si determina sommando i redditi percepiti nell’ultimo anno da tutti i componenti del nucleo familiare con i quali l’interessato convive.
Avvocato Penalista con Gratuito Patrocinio
Il limite di reddito stabilito dall’articolo 77 del D.P.R. 115/2022 si applica a tutti i procedimenti, siano essi civili, penali o tributari. Tuttavia, nei procedimenti penali, la soglia di reddito viene aumentata in base a quanto previsto dall’articolo 96 dello stesso decreto. In particolare, questa disposizione stabilisce che il reddito dell’interessato (sia esso imputato o persona offesa dal reato) viene calcolato sommando i redditi di tutti i familiari conviventi, ma al limite base si aggiungono 1.032,91 € per ogni componente del nucleo familiare.
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Il Codice Fiscale
Anagrafe Tributaria. Il D.P.R. 605/1973 detta la disciplina relativa all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, dunque, può essere redatta in carta libera e in conformità dell’apposito modello stabilito dal Ministro per le finanze. Essa deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve, comunque, indicare diversi dati personali del soggetto richiedente. Le norme che hanno assunto rilevanza nel caso in esame sono gli articoli 4 e 6 del predetto Decreto sull’anagrafe tributaria.
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Gratuito Patrocinio per straniero senza Codice Fiscale
Cassazione Penale 38751/2024. La sentenza della Cassazione in commento ha annullato un’Ordinanza del Tribunale di Milano. Il Giudice milanese, infatti, aveva rigettato un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il rigetto era fondato sul fatto che, nell’istanza di ammissione non fosse stato indicato del codice fiscale dello straniero. In particolare, il Tribunale, dopo aver ricordato l’ insegnamento giurisprudenziale che ha ribadito la condizione di ammissibilità costituita dalla indicazione del codice fiscale e/o del suo indirizzo anagrafico, in caso di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di cittadino extracomunitario, ha osservato che nel caso di specie il richiedente non aveva neanche indicato un domicilio fiscale stabile in Italia, così rendendo impossibile l’effettuazione dei controlli sulla sua situazione reddituale.
La Cassazione, però, rileva che la normativa inerente al codice fiscale è contenuta nel D.P.R. 605/1973. Si tratta della normativa inerente all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. Il riferimento a tale normativa, infatti, permette alla Cassazione di rilevare l’errore del Tribunale di Milano. L’articolo 6 del D.P.R. 605/1973, al comma 2 prevede, infatti, che «l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’articolo 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero». Per cui è la stessa legge che prevede la possibilità, in favore degli stranieri senza codice fiscale, di accedere al gratuito patrocinio.
Il precedente della Corte Costituzionale
La Cassazione, dunque, nella sentenza in commento, richiama il precedente insegnamento della Consulta, la quale nella sentenza 144/2004, aveva già chiarito che «in sede di disciplina dei casi in cui è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale, il testo dell’art. 6, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), prevede espressamente che “l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’art. 4” – dello stesso D.P.R. – “con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero”».
La Corte Costituzionale, quindi, aveva già risolto il problema nel lontano 2004, affermando che, per gli stranieri non in possesso di un codice fiscale (tax code), è sufficiente indicare i dati richiesti dall’articolo 4 D.P.R. 605/1973. Ma di quali dati si tratta? Eccoli nel dettaglio:
- Nome e cognome.
- Luogo data di nascita.
- Sesso.
- Domicilio fiscale.
Il medesimo articolo prevede, inoltre, che nell’indicazione del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale.
La massima della Cassazione Penale in tema di gratuito patrocinio per gli stranieri
L’insegnamento della Sentenza della Cassazione Penale n. 38751/20224 può, dunque, essere condensato nella seguente massima di diritto:
«Ai fini della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cittadino extracomunitario non residente nel territorio italiano può adempiere all’obbligo di indicazione del codice fiscale fornendo i dati anagrafici previsti dall’art. 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l’eccezione del domicilio fiscale italiano, sostituito dal domicilio o sede legale all’estero».
Translation for foreigners who need legal assistance in Italy
«For the purpose of submitting an application for admission to legal aid at the State’s expense, a non-EU citizen not residing in Italy may fulfill the obligation to provide a tax code by supplying the personal data specified in Article 4 of Presidential Decree No. 605 of 29 September 1973, with the exception of the Italian tax domicile, which is replaced by the domicile or registered office abroad».
Explanation
This principle of law, established by the Italian Supreme Court of Cassation, clarifies how non-EU foreigners without an Italian tax code can apply for legal aid (gratuito patrocinio). It allows them to provide alternative personal identification data in compliance with Italian law, replacing the requirement of an Italian fiscal domicile with their foreign domicile or legal address. This interpretation facilitates access to legal aid for foreign citizens who might otherwise face procedural barriers due to the lack of an Italian tax code.
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Collegamenti esterni
Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito. La materia del Gratuito Patrocinio, infatti, è molto complessa ed è bene avere un quadro globale e approfondito dei vari aspetti che lo riguardano.
- Scopri di più visitando il sito del nostro network www.gratuitopatrocinio-catania.it dedicato al Gratuito Patrocinio (Patrocinio a spese dello Stato).
- Redazione Wolters Kluwer, Si al gratuito patrocinio se nell’istanza presentata da chi non è residente in Italia manca il codice fiscale, in Quotidiano Giuridico, Altalex, Milano, 30 Ottobre 2024, pagina www.altalex.com.
- Avv. Basilio Antoci, Patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio): alcuni cenni sugli aspetti principali (2023), sul canale Youtube Studio Legale Antoci – Avvocato a Nicolosi, Nicolosi 09 Agosto 2023, pagina https://www.youtube.com/watch?v=bK1qcFgQVEI.
- Avv. Basilio Antoci, Gratuito Patrocinio, pubblicato su questo sito alla pagina Patrocinio a spese dello Stato.
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