Matrimonio

Matrimonio

Il matrimonio nel diritto privato

Analisi del matrimonio nel diritto privato italiano: requisiti, diritti, doveri e scioglimento. Avvocato Matrimonialista a Nicolosi.

Definizione Giuridica di Matrimonio

Matrimonio nel diritto privato Avvocato Matrimonialista a Nicolosi e Catania

L’art. 29 della Costituzione riconosce il matrimonio come fondamento della famiglia. La famiglia, infatti, è definita come una società naturale fondata sul matrimonio. Secondo il diritto privato, invece, esso è indicato come l’atto che ha per effetto la costituzione dello stato coniugale e determina la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.

Questa definizione mette in evidenza due note caratteristiche del matrimonio:

  • Costituzione dello stato coniugale. Le persone sposate, infatti, assumono lo status di coniugi, dal quale derivano diritti e obblighi reciproci riconosciuti dall’ordinamento (es. obbligo di fedeltà, di convivenza, di assistenza morale e materiale).
  • Comunione di vita materiale e spirituale. Con il matrimonio, inoltre, due persone decidono di intraprendere un progetto di vita in comune, che implica scelte condivise sul piano patrimoniale e personale e assistenza reciproca, nonché verso i figli.

Requisiti per il Matrimonio

Per contrarre matrimonio è, però, necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • Maggiore età per entrambi i coniugi, con la possibilità di ridurre l’età a 16 anni per gravi motivi e previa autorizzazione del giudice.
  • Sanità mentale.
  • Mancanza di un precedente vincolo matrimoniale (cd. libertà di status), salvo che il precedente vincolo matrimoniale sia stato sciolto, annullato o dichiarato nullo.

È, altresì, necessaria l’assenza di impedimenti matrimoniali previsti dal Codice Civile (artt. 87 ss.). Si pensi, ad esempio, a vincoli di parentela tra i coniugi. Il matrimonio celebrato in presenza di impedimenti o di vizi del consenso è, infatti, invalido.

Per legge, in Italia, due persone dello stesso sesso non possono sposarsi, ma possono unirsi civilmente o convivere (L. 76/2016).

Tipi di Matrimonio

L’istituto in commento, inteso come atto giuridico che dà vita alla famiglia, può essere regolato dal diritto civile o dal diritto canonico. Il sistema introdotto dal Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa, confermato con l’accordo di revisione del 1984 (Nuovo Concordato), consente ai cittadini la libertà di scelta tra le seguenti forme di celebrazione del matrimonio:

  • Civile, celebrato davanti all’ufficiale di stato civile.
  • Concordatario, celebrato davanti al Ministro del culto cattolico e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.
  • Acattolico, celebrato davanti a ministri di culti ammessi nello Stato. Questo tipo di matrimonio è regolato dalla legge civile e gli effetti civili sono subordinati alla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile.

Le parti, dunque, possono scegliere liberamente la forma di celebrazione. Dopo la celebrazione, però, il matrimonio rimane disciplinato esclusivamente dalle leggi civili e dal Codice Civile.

Diritti e Doveri tra i Coniugi

Il vincolo matrimoniale, inoltre, comporta che il marito e la moglie acquistino gli stessi diritti e assumano i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva, tra l’altro, l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi, dunque, devono contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (art. 143). Il matrimonio impone, altresì, di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

I coniugi possono scegliere il regime patrimoniale. La scelta è data, infatti, tra il regime di separazione e quello di comunione dei beni. In mancanza di diverse pattuizioni, il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni (art. 159).

Scioglimento del Matrimonio

La legge prevede, inoltre, le seguenti cause di scioglimento del vincolo:

  • Morte, anche con dichiarazione di morte presunta, di uno dei coniugi.
  • Divorzio, disciplinato dalla legge speciale (L. 898/1970).
  • Sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, che instaura un’unione civile.

La separazione personale dei coniugi è diversa dal divorzio. La separazione causa la sospensione dei doveri reciproci, ma non determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Ha carattere transitorio e può sfociare nel divorzio o nella riconciliazione dei coniugi.

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