Oggetto del contratto
In questo contributo si analizza un aspetto fondamentale del diritto dei contratti: ossia l’oggetto del contratto e l’art. 1346 c.c.
Il diritto dei contratti
Il diritto dei contratti è una parte del diritto privato che si occupa di regolare tanto i rapporti contrattuali, quanto i tipi di contratto, nonché le regole generali e i requisiti comuni a ogni contratto. Il contratto, infatti, è un istituto fondamentale del sistema del diritto privato. Esso è, infatti, il più importate tipo di negozio giuridico.
La norma di riferimento è, senza dubbio, l’articolo 1321 c.c., a mente del quale «il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». L’essenza del contratto, dunque, risiede nell’accordo tra le parti: queste, infatti, ai sensi dell’articolo 1322 c.c. sono libere di determinare il contenuto del contratto – scegliendo tra gli schemi tipizzati, oppure usando i c.d. contratti atipici (purché volti a realizzare interessi meritevoli di tutela).
Il contratto è, dunque, lo strumento che l’ordinamento giuridico mette a disposizione dei soggetti privati che intendano definire l’assetto dei propri interessi patrimoniali.
[ torna al menu ]
I requisiti del contratto
Il contratto è, come si è detto, una particolare forma di negozio giuridico: il Codice Civile, però, offre la disciplina dei contratti e nulla dice circa il negozio giuridico (che, però, ha grande rilevanza concettuale nel sistema dei contratti). Detto ciò, la disciplina dei contratti in generale si preoccupa di definire i requisiti che ogni contratto deve possedere.
La norma di riferimento è l’Articolo 1325 c.c., il quale stabilisce che «i requisiti del contratto sono:
- l’accordo delle parti;
- la causa;
- l’oggetto;
- la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità».
I requisiti definiti da questa norma sono, in pratica, gli elementi strutturali del negozio.
[ torna al menu ]
L’oggetto del contratto
L’oggetto è uno dei requisiti del contratto. Ai sensi dell’Articolo 1346 c.c. esso deve essere «possibile, lecito, determinato o determinabile». Si nota che, la norma in esame, non contiene una definizione di “oggetto”, ma ne delinea solo le caratteristiche.
La dottrina ha elaborato, perciò, diverse opzioni circa l’identificazione di ciò che debba intendersi per “oggetto del c.”.
- Una prima tesi individua l’oggetto nelle prestazioni pattuite.
- Una seconda tesi, invece, riconduce l’oggetto al bene che deve essere consegnato o sul quale ricadano gli effetti del negozio (c.d. oggetto mediato).
- Altra dottrina intende l’oggetto come il contenuto dell’accordo.
Possibile
Dire che l’oggetto dedotto in contratto deve essere possibile, significa che la prestazione pattuita deve essere eseguibile in concreto. In tal senso, dunque, è necessario valutare caso per caso e distinguere l’impossibilità dalla mera difficoltà di esecuzione.
Lecito
La prestazione pattuita deve, inoltre, essere lecita: ossia non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Determinato o determinabile
Il particolare requisito in esame, oltre a essere possibile e lecito, deve essere anche determinato (o determinabile). Ciò significa che la prestazione da eseguire e/o il bene, devono essere individuati chiaramente. Ciò implica che l’oggetto deve essere determinato all’atto dell’accordo e non può farsi un rinvio a una determinazione futura. È, invece, valido il negozio che abbia riguardo a cose future (ma già individuate).
In proposito, la Cassazione ha affermato – in un rapporto di permuta con appalto – che la «permuta di un terreno contro beni immobili da costruire, individuati solo nel genere, è valido solo a condizione che questi ultimi siano determinabili con riferimento ai parametri di edificabilità, alla collocazione degli immobili da costruire, alla loro dimensione, alla loro destinazione, nonché ai criteri attraverso i quali individuare in concreto gli immobili da attribuire in permuta» (Cassazione n. 30058/2022).
[ torna al menu ]
Avvocato per contratti
Lo Studio Legale Antoci si occupa di diritto civile e, nello specifico, anche di contrattualistica: l’Avvocato a Nicolosi offre consulenza e assistenza nella redazione dei più comuni tipi di contratti (vendita, affitto, locazione, leasing, preliminare, compromesso, agenzia, mandato, comodato, permuta, appalto). Risoluzione contrattuale per ritardato adempimento o inadempimento.
Esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, recupero crediti ed esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, reati contratto e reati in contratto. Contatta lo Studio Legale Antoci per avere assistenza legale in materia contrattuale
Collegamenti esterni
Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.
- Paolo Franceschetti, Oggetto del contratto, in Altalex – AltalexPedia, voce agg. al 07/03/2016, u.r.l. www.altalex.com.
- Redazione, voce su Brocardi.it, u.r.l. https://www.brocardi.it/dizionario/1888.html.
- Andrea Torrente; Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, diciannovesima edizione, a cura di Franco Agnelli e Carlo Granelli, Milano, Giuffrè Editore, 2009, pagine 457, 464, 537-539.
Nota di copyright
L’immagine inserita nel presente articolo è stata creata da una Intelligenza Artificiale.