Gli organi del processo penale minorile
⚖️ L’Avvocato Antoci analizza il D.P.R. 448 del 1988 e si sofferma sugli organi che operano nel processo penale minorile. 👩⚖️
Organi del processo minorile
Elementi del processo penale minorile. Testo fondamentale nel diritto minorile è il D.P.R. 448/1988 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Per quanto non previsto da tali disposizioni si osservano le disposizioni del codice di procedura penale. La normativa processuale in parola, dunque, va applicata in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Il Giudice ha un ruolo importante, in quanto illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.
Nel processo penale minorile, nel Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, operano i seguenti organi:
- Procuratore della Repubblica.
- G.I.P.
- Sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
- Procuratore Generale presso la corte di appello.
- Sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
- Magistrato di sorveglianza per i minorenni.
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La competenza del Giudice minorile
Area di azione del Tribunale per i Minorenni. Per ciò che riguarda la competenza, l’articolo 3 del D.P.R. 448/1988 stabilisce che la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto, la quale unitamente al magistrato di sorveglianza per i minorenni, esercita le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto.
La competenza di tali organi, però, cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.
L’Autorità Giudiziaria, inoltre, informa il Procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora, al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
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Sezione specializzata di polizia giudiziaria
Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. L’attenzione verso il reo, e non verso il reato, precipua del procedimento minorile, emerge con chiarezza dal disposto dell’articolo 5 del D.P.R. 448/1988. Questa norma, infatti, prevede che in ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.
Il successivo articolo 6, inoltre, stabilisce che in ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale. La Riforma Cartabia, inoltre, ha dissipato i dubbi interpretativi sorti su tale norma, che in precedenza non chiariva se l’intervento dei servizi ministeriali fosse congiunto o alternativo a quello dei servizi locali. Oggi è chiara la necessaria sinergia tra tutti questi organi.
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Collegamenti esterni
Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.
- Redazione, Processo al minore, in Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
- B. Antoci, Corso in diritto e processo penale minorile, aggiornamento pubblicato su questo blog.
Nota di copyright
L’immagine inserita nel presente articolo è stata generata con I.A. / A.I.