Quando nasce un contratto?

Quando nasce un contratto?

L’Articolo 1326 del Codice Civile contiene la disciplina che spiega quando nasce un contratto valido ed efficace.

Indice

La formazione del contratto

Quando nasce un contratto di diritto civile

Il Codice Civile stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui, colui il quale ha fatto la proposta, viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Si tratta dello schema che, nel gergo degli Avvocati civilisti, viene riassunto nella formula «proposta-accettazione».

Al riguardo, per esempio, la Corte di Cassazione ha precisato che «in tema di contratto di compravendita immobiliare, una scrittura privata sottoscritta da una sola parte (il venditore) costituisce mera proposta contrattuale e non produce effetti traslativi immediati in assenza di accettazione scritta da parte dell’acquirente, in conformità a quanto previsto dall’art. 1326 c.c. e artt. 1350 n. 1) e 1197 c.c. in tema di forma scritta per la datio in solutum» (Ordinanza n. 19763/2024). Per cui, perché possa nascere un valido contratto di compravendita immobiliare, alla proposta del venditore deve conseguire – in forma scritta – l’accettazione del compratore.

E ancora, la Cassazione, nel caso di accettazione tacita ha stabilito che «in tema di conclusione del contratto, l’esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l’esistenza di esso ovvero se, nell’ipotesi prevista dall’art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell’esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un’adesione manifestata in forma diversa» (Ordinanza n. 14253/2024).

Lo scambio di proposta e accettazione

Dottrina e giurisprudenza si sono spese nel teorizzare quali siano le modalità con cui un contratto possa nascere ed avere effetti giuridici. Avendo riguardo all’art. 1325 c.c., si può affermare che non sono previste forme particolari, in quanto il predetto articolo inserisce la forma tra i requisiti di validità del contratto, solo quando questa è espressamente prevista dalla legge a pena di nullità.

Ciò significa, dunque, che è valido anche un contratto stipulato oralmente, a meno che non si tratti di un contratto per il quale la legge richieda la forma scritta a pena di nullità. In realtà è sempre consigliato avere una traccia scritta tanto della proposta, quanto dell’accettazione, nonché del vero e proprio contratto: ciò per poter dare la prova che vi sia stato lo scambio di “proposta-accettazione” e il contratto sia, effettivamente, sorto.

La legge, semplicemente, stabilisce che l’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Inoltre, qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

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