Allontanamento dalla casa familiare
Le separazioni e divorzi più conflittuali sono spesso caratterizzati da risvolti in sede penale, con allontanamento dalla casa familiare.
L’art. 282-bis c.p.p.
I punti salienti dell’articolo 282.bis c.p.p. L’articolo 282 bis del Codice di procedura penale riguarda le misure cautelari personali, in particolare l’allontanamento dalla casa familiare. In base a questa norma, il giudice può ordinare all’imputato di lasciare immediatamente la propria abitazione o di non farvi ritorno e di non entrarvi senza l’autorizzazione del giudice stesso.
Inoltre, se esistono esigenze di protezione per l’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può ordinare all’imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa, come il luogo di lavoro o il domicilio della famiglia. Il giudice può anche ordinare il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone che convivevano con l’imputato e che, a causa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, rimangono senza mezzi di sostentamento adeguati.
Queste misure possono essere adottate anche in seguito all’ordine di allontanamento, ma perdono efficacia se l’ordine di allontanamento viene revocato o perde efficacia esso stesso. Se il provvedimento di pagamento dell’assegno a favore del coniuge o dei figli, questo perde efficacia in caso di ordinanza o altro provvedimento del giudice civile in materia di rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi o di mantenimento dei figli.
Il provvedimento di pagamento può essere modificato in caso di cambiamento delle condizioni dell’obbligato o del beneficiario e viene revocato se la convivenza riprende. Questa norma si applica anche ai delitti di violenza domestica o di stalking commessi nei confronti dei prossimi congiunti o del convivente.
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L’allontanamento dalla casa familiare
L’istituto in dettaglio. Le misure cautelari coercitive sono un insieme di provvedimenti che vanno dalle misure di contenuto obbligatorio a quelle detentive e che hanno lo scopo di proteggere i conviventi dell’imputato in caso di condotte violente. L’articolo 282 bis del Codice di procedura penale disciplina l’allontanamento dalla casa familiare, che viene ordinato immediatamente e può essere accompagnato da divieti di avvicinamento a determinati luoghi frequentati dalle persone offese.
Inoltre, il giudice può ordinare all’imputato di pagare periodicamente un assegno a favore della famiglia da cui è stato allontanato, e può stabilire che l’assegno sia versato direttamente dal datore di lavoro dell’imputato. Il provvedimento di assegnazione può essere modificato o revocato in base all’evoluzione della situazione familiare.
Per i delitti elencati nel comma 6 dell’articolo 282 bis, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 e può essere monitorata tramite l’utilizzo del braccialetto elettronico previsto dall’articolo 275 bis.
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Allontanamento del minore dalla casa familiare
Giurisprudenza. La sentenza della Cassazione penale n. 20496/2007 ha stabilito che «la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, prevista dall’art. 282 bis c.p.p., non rientrando tra quelle espressamente previste dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, non può trovare applicazione nei confronti di soggetto minorenne».
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Collegamenti esterni
Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.
- Articolo 282-bis c.p.p. su Brocardi.it.
Nota di copyright
L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/illustrations/cartello-stradale-segnali-stradali-6649/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 14 Aprile 2011 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “CopyrightFreePictures”.