False comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali

Reato di false comunicazioni sociali


L’articolo 2621 del Codice Civile disciplina il reato di false comunicazioni sociali, reato che rientra nell’ambito del diritto penale dell’economia e dell’impresa.


Diritto penale dell’economia

Reato di false comunicazioni sociali Avvocato penalista d'impresa a Catania

Diritto penale d’impresa. Il fatto che il diritto penale dell’economia goda, ormai, di propria autonomia, non autorizza colori i quali hanno a che fare con la tale materia a non far riferimento al diritto penale generale. Quest’ultimo, infatti, è un sistema che gode di proprie regole, valevoli anche nel campo dei reati economici e societari. In ogni caso, non è agevole precisare il contenuto del diritto penale dell’economia. Il richiamo alla c.d. criminalità economica, infatti, non esaurisce i confini interpretativi della materia. Oltre che nel Codice Penale, infatti, i reati contro l’economia e il mercato sono contenuti anche nel Codice Civile.

E questo è, proprio, il caso dell’articolo 2621 c.c. che disciplina la fattispecie delle false comunicazioni sociali.

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False comunicazioni sociali

Natura giuridica del reato, elemento oggettivo e soggettivo. La Giurisprudenza ha qualificato il reato previsto dall’art. 2621 c.p. quale reato di pericolo (natura giuridica). Si tratta, inoltre, di un reato proprio poiché può essere commesso da “amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori”. Il reato si configura, invece, quando viene posta in essere qualsiasi attività che sia idonea ad alterare la valutazione dell’entità economica della società (elemento oggettivo).

In tal senso, però, Cassazione n. 22474/2016 ha precisato che «la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico».

Il soggetto che agisce deve, altresì, perseguire l’intento di ingannare i soci, o il pubblico, onde conseguire un ingiusto profitto (elemento soggettivo: dolo specifico). Locus commissi delicti: secondo Cassazione Penale n. 27170/2018 «il reato di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 cod. civ. si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l’assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci».

Il testo dell’art. 2621 c.c.

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi

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Diritto penale d’impresa a Catania

Studio Legale Antoci – Avvocato d’impresa. Lo Studio Antoci, Law Firm con sede a Nicolosi e Catania, è una realtà con professionisti giovani e preparati. L’Avvocato Basilio Elio Antoci, titolare dello studio, si occupa – infatti – anche di diritto penale d’impresa, reati contro il patrimonio e diritto civile e commerciale. L’Avvocato ha, inoltre, maturato una sostanziosa esperienza in campo tributario, patrocinando con successo svariati procedimenti dinanzi alle vecchie Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria).

L’Avv. Basilio Antoci, infatti, ha curato la propria formazione in materia tributaria partecipando al seminario di studi tributari diretto e tenuto dal Dott. Carlo Ferrari (Tributarista in Catania e Roma).

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Carlo Paterniti, Diritto penale dell’economia, Giappichelli, Torino 1992.
  • Giorgio Cian; Alberto Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, CEDAM, Padova 2013, pagine 3375 – 3376.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata creata dalla redazione del sito addì 01 Aprile 2023 con www.canva.com.


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