Ferie estive studio legale

Ferie estive studio legale

Ferie estive avvocati

Ferie estive studio legale Basilio Elio Antoci – Avvocato civilista a Catania e provincia

Ferie estive dello studio legale dell'Avvocato Basilio Elio Antoci - Avvocato Civilista / Avvocato Penalista a Catania e provincia - Albo Avvocati Catania

Il mese di Agosto 2018 è ormai alle porte e, quindi, si approssima la sospensione feriale dei termini processuali – prevista dalla Legge n. 742 del 1969 – che all’articolo 1 così recita: «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». La storica sentenza della Corte Costituzionale del 02/02/1990 n. 49, al riguardo della sospensione feriale dei termini processuali in materia di condominio, ha avuto modo di ribadire che: «l’istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali».

Periodo di chiusura per ferie

Pertanto si avvisa la spettabile clientela che lo studio legale dell’Avvocato Basilio Antoci di Nicolosi, Catania e provincia chiuderà al pubblico a partire da lunedì 6 agosto fino a domenica 2 settembre proprio per godere del periodo di ferie estive in occasione della suddetta sospensione feriale dei termini.

Eccezioni

Si deve precisare che non tutti i termini processuali resteranno sospesi, in quanto la sospensione è espressamente esclusa in alcune materie: in materia civile, ad esempio, i termini continuano a decorrere quando si tratti di esecuzioni e opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi. La Cassazione, infatti, ha precisato che «la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice» Cassazione civile, sez. VI, 18/09/2017, n. 21568. Quindi, ove il cliente abbia subito un pignoramento o abbia ricevuto un atto di precetto, è necessario valutarne la legittimità anche in agosto, altrimenti si rischia di decadere dalla possibilità di opporsi a tali atti. In tali ipotesi – e solo per casi urgenti – lo studio legale Antoci garantisce piena e solerte assistenza anche nel mese di agosto 2018, previo appuntamento da fissarsi contattando lo studio dai recapiti che si trovano alla pagina contatti.
Considerata la delicatezza del periodo di ferie estive e l’eventuale urgenza dell’azione da intraprendere, sarà indispensabile il versamento anticipato di un acconto già al primo appuntamento per la consulenza.

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Nota di copyright

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