Sentenze sul danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
Rassegna delle principali sentenze in tema di risarcimento del danno cagionato da cosa in custodia ex articolo 2051 Codice Civile.
Le teorie sulla natura del danno ex art. 2051 c.c.
Sentenze sulla natura del danno da cosa in custodia. Sul tema del danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., a mente del quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito», si sono scritte innumerevoli sentenze. Questo, perché, la norma in commento è molto lapidaria e si presta a diverse interpretazioni.
Nel corso del tempo, infatti, si sono create ben tre orientamenti interpretativi. Il più risalente inquadra l’art. 2051 c.c. in una prospettiva di presunzione semplice di colpa (ossia vincolato all’elemento psicologico). Un secondo orientamento – più recente e maggioritario – inquadra, invece, il danno da cosa in custodia quale particolare tipo di responsabilità oggettiva (slegata dalla colpa). Un terzo orientamento, minoritario, tenderebbe a un inquadramento misto.
Elemento oggettivo dell’illecito
Il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. risiede, dunque, nella relazione tra persona e res, intesa quale potere fisico del soggetto sulla cosa, al quale inerisce il dovere di vigilare sulla stessa per impedire danni a terzi. Si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva – questa è la teoria prevalente nella recente Giurisprudenza (Cassazione 4277/2014) – che grava sul custode del bene, ossia su qualunque soggetto che, anche al di fuori di qualsiasi contratto di custodia, abbia «un effettivo potere fisico, che implica il governo, l’uso della cosa e il potere di escludere i terzi dal contatto con la cosa» così Cassazione 858/2008.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è imputata, dunque, «a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa» (ex multis Cassazione 4279/2008).
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Sentenze Articolo 2051 c.c.: comproprietà, inquilini, detentori
E se la casa è in affitto o di più proprietari? La Cassazione ha, inoltre, chiarito che «la presunzione di colpa opera nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario o affittuario […] e può riguardare anche i danni che dipendano dall’insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile all’altro», così Cassazione 5925/1993. Dai documenti allegati emerge chiaramente che i proprietari dell’immobile da cui provengono le infiltrazioni sono proprio gli odierni resistenti. Tale responsabilità, infatti, «può risalire a più soggetti, ai quali la custodia stessa faccia capo a pari titolo», com’è nel caso di specie, «o anche per titoli diversi» (Cassazione 4407/1976). Il presupposto della responsabilità oggettiva da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. può, dunque, «consistere anche nella comproprietà della cosa» (Cassazione 255/1989).
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Onere della prova nel danno da cosa in custodia
Cosa bisogna dimostrare? Provato, infatti, il rapporto di proprietà o il rapporto di locazione e, dunque, di custodia con l’immobile dal quale provengono le infiltrazioni, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato quello di «provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno» (Cassazione 4279/2008) «che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall’esterno» (Cassazione 10687/2001). Per altro verso, invece, il custode per liberarsi da responsabilità è chiamato a provare il caso fortuito.
In proposito, Cassazione 35429/2022 ha precisato che «in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all’assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l’imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all’accadimento.».
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Collegamenti esterni
Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.
- Redazione, Articolo 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia, su Brocardi.it – L’Avvocato in un click, Padova, https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2051.html.
Nota di copyright
L’immagine inserita nel presente articolo stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/avvocati-lesione-personale-incidente-1000803/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 26 Ottobre 2015 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “Claimaccident”.