Cenni sul reato di omicidio stradale

Cenni sul reato di omicidio stradale

Omicidio stradale: brevissimi cenni introduttivi


Alcuni brevi cenni sul reato di omicidio stradale e sull’iter della sua introduzione nell’ordinamento giuridico penale: l’articolo 589-bis c.p.


Cenni sulla nascita del reato di omicidio stradale

cenni sul reato di omicidio stradale Avvocato a Catania

Automobilisti indisciplinati e pirati della strada. Negli ultimi decenni il problema delle morti sulla strada e del comportamento di molti utenti della strada ha avuto grande eco. L’opinione pubblica ha, perciò, chiesto con forza un intervento del Legislatore al fine di arginare il fenomeno e punire in modo esemplare i pirati della strada.

La legge 41 del 2016 ha introdotto due nuove fattispecie di reato: tra le quali, anche quella in commento. Il Legislatore ha dovuto confrontarsi con l’esigenza di garatire effettività di tutela e di applicazione della norma.

Inizialmente la giurisprudenza aveva tentato di dare una risposta repressiva contro il reato di omicidio stradale, facendo leva sull’elemento psicologico del dolo evntuale. In pratica, si cercava di punire severamente l’autore della condotta penalmente rilevante, come se questi l’avesse comessa con dolo: ossia intenzionalmente. In realtà, il dolo eventuale, prevede la punibilità di una condotta che, pur non essendo intenzionale (dolosa), viene posta in essere dal soggetto che, decidendo – ad esempio – di guidare dopo aver bevuto, o sotto effetti di droga, in pratica accetta il rischio che si verifichi un incidente anche mortale e, in tal modo, divenendo punibile appunto a titolo di dolo eventuale.

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La soluzione del legislatore

Reati colposi. Il legislatore ha optato per lasciare che, i delitti commessi con violazione delle regole stradali e dei comporamenti alla guida, rimanessero colposi. Inizialmente, però, era stato modificato e integrato l’art. 589 c.p.c., che punisce l’omicidio colposo. In tal modo, però, l’omicidio stradale non era considerabile come una fattispecie autonoma di reato, bensì come una ipotesi aggravata di omicidio colposo.

In tal modo, però, tale aggravante poteva entrare nel bilanciamento con le attenuanti e, così, il risultato punitivo rischiava di essere vanificato. Per tale motivo, dunque, il legislatore ha fatto dietro front: l’art. 589 c.p. è stato, quindi, riportato al passato ed è stato eliminato ogni riferimento alle norme del codice della strada. È, invece, stato introdotto un nuovo articolo, il 589-bis c.p., che punisce proprio l’omicidio stradale come una autonoma figura di reato.

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La fattispecie incriminatrice

L’rticolo 589-bis c.p.. La norma introdotta dal legislatore prevede, dunque, che «chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni». Trattasi, quindi, di un reato comune, integrabile per colpa a seguito di una condotta che violi le norme sulla circolazione stradale o della navigazione. La norma prevede, inoltre, diverse aggravanti per la guida in stato di ebbrezza alcolica, nonché senza patente o nel caso di guida ad alta velocità o di esecuzione di particolari manovre vietate e pericolose.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Redazione, Articolo 589-bis Codice Penale, su Brocardi.it – L’Avvocato in un click, pagina www.brocardi.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata generata su www.canva.com.


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