Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento danni

Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento danni

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa


La Cassazione Civile con sentenza n. 18217/2023 ha stabilito che per il risarcimento dei danni derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa vanno applicate in concreto le Tabelle di Milano.


Diffamazione a mezzo stampa a Catania

Risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa Tabelle di Milano

Il giornale diffama il geologo. Ci sono due geologi. Probabilmente nemmeno si conoscono, ma hanno lo stesso cognome. Si tratta, dunque, di un caso di omonimia. Uno dei due viene coinvolto in un processo per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Sennonché, un quotidiano nazionale – colposamente – non controlla il nome e pubblica un articolo inserendo nome e cognome del geologo innocente.

A seguito di tale articolo il geologo viene colto da un malore e ricoverato in ospedale a Catania. Successivamente, sconvolto dalle ripercussioni che l’articolo sta avendo sulla propria reputazione e sulla propria carriera, viene coinvolto in un incidente stradale autonomo causato dallo stato di confusione e frustrazione.

Si sparge, infatti, la voce che egli sia stato arrestato, in quanto mafioso. Non tardano ad arrivare neppure delle lettere da parte di grosse ditte con cui lo stesso collaborava, le quali troncano ogni rapporto lavorativo.

Nonostante le proteste del geologo vittima dell’errore, la testata giornalistica relegava la sua missiva nell’angolo delle lettere dei lettori e, nei successivi articoli, pur correggendo il nome, non dava atto del precedente errore di persona. Per tale motivo l’interessato si rivolgeva a un Avvocato penalista a Catania e sporgeva querela per il reato di diffamazione.

Non luogo a provvedere / assoluzione

Il processo penale si concludeva con un non luogo a provvedere nei confronti del giornalista (in quanto non è stata data la prova del dolo), nonché in un’assoluzione per il direttore (in quanto, la responsabilità colposa del direttore, presuppone la commissione di un reato a mezzo stampa: reato che non è stato ritenuto sussistente).

In sede penale, però, il Tribunale di Catania dava atto dei risvolti risarcitori da accertare in sede civile.

Risarcimento danni in sede civile

Nel processo civile, il geologo, otteneva in prima grado un risarcimento per danno non patrimoniale di ben 50.000,00 €, nonché un ulteriore risarcimento per danno patrimoniale derivante dalla riduzione dell’attività lavorativa. Ovviamente nulla veniva riconosciuto per l’incidente stradale autonomo.

In secondo grado, la Corte d’Appello di Catania riduceva il danno non patrimoniale a soli 10.000,00 € ed escludeva anche il danno patrimoniale.

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Il reato di diffamazione a mezzo stampa e le Tabelle di Milano per il risarcimento danni

Cenni istituzionali. Il reato di diffamazione è regolato dall’art. 595 c.p., a mente del quale «chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a mille-trentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemila-sessantacinque euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

Presupposti della diffamazione

Tale reato ha, come presupposti, che l’offeso non sia presente e che siano adoperate parole atte a offendere la di lui reputazione. È, altresì, necessaria la presenza di almeno due persone, nonché che queste percepiscano effettivamente le parole diffamatorie (si tratta, infatti, di un reato di evento che si realizza proprio nell’istante in cui le persone presenti recepiscono le parole diffamatoire).

Diffamazione a mezzo stampa e scriminanti

Come previsto dalla stessa norma in esame, la diffamazione può avvenire anche con il mezzo della stampa. In tal caso si deve contemperare il diritto di cronaca e di espressione del libero pensiero, con il diritto della persona offesa. In tal senso, non vi è diffamazione se si esercita legittimamente il diritto di cronaca: ciò avviene quando l’articolo di giornale sia rilevante, veritiero e continente (rilevanza, verità e continenza). Ciò significa che se i fatti narrati sono di interesse pubblico (rilevanza), veri (verità) e che lo scritto sia pacato e contenuto (continente) opera la scriminante dell’art. 51 c.p. e non vi è reato.

Tabelle di Milano per il risarcimento danni

Le cosiddette Tabelle di Milano sono uno strumento, elaborato dal Tribunale Meneghino, per calcolare in modo oggettivo il risarcimento dovuto alle vittime che abbiano subito un danno non patrimoniale.

Queste, per il caso di risarcimento danni da reato di diffamazione a mezzo stampa, prevendo un range risarcitorio che va da tre a cinque mila euro a seconda la gravità del fatto. In ciò si deve tenere conto di alcuni fattori: (A) Tipo di condotta; (B) Intensità dell’elemento psicologico; (C) Mezzo di comunicazione utilizzato; (D) Rilievo attribuito alla notizia; (E) Conseguenze sulla professione della vittima; (F) Natura della notizia diffamatoria.

Dalla motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Catania risultava che non fosse stato preso in considerazione alcuno degli elementi base, nonché degli altri elementi previsti dalle predette tabelle per la personalizzazione del danno (che può arrivare anche a 200.000,00 euro). Tale apparente motivazione, dunque, è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione quale violazione dell’art. 360, co. 1 n. 4 del Codice di Procedura Civile. Da ciò la cassazione della sentenza con rinvio.

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La soluzione della Corte per il risarcimento danni

Motivazione apparente. Il geologo ricorreva in Cassazione rilevando che, seppur la Corte d’Appello avesse a parole fatto riferimento alle tabelle di Milano, la quantificazione del danno non rispondeva ai criteri delle stesse tabelle.

Più precisamente, il ricorrente lamentava che la motivazione non avesse preso in considerazione diversi parametri delle tabelle milanesi: tra questi la notorietà del quotidiano, la rilevanza dell’offesa consistente nell’attribuire rapporti con la Mafia, la diffusione dell’organo di informazione a livello nazionale e la conseguente risonanza mediatica del fatto, nonché l’irrilevanza dell’intervento rettificatore da parte del giornale.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Michele Allamprese, Liquidazione danno da diffamazione: modalità, in Diritto.it, Maggioli Editore, Rimini, 21 Luglio 2023, pagina www.diritto.it.
  • Redazione, Il reato di diffamazione, in Studio Cataldi – Il diritto quotidiano, Ascoli Piceno, 22 Aprile 2022, pagina www.studiocataldi.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo dedicato al risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa è stata generata con www.canva.com.


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