Denuncia di danno temuto: il pericolo di danno

Denuncia di danno temuto: il pericolo di danno

Il requisito del pericolo nella denuncia di danno temuto


Qual è il tipo di pericolo richiesto dalla legge affinché si possa presentare un ricorso per la denuncia di danno temuto?


La denuncia di danno temuto: un mezzo di tutela preventiva

Denuncia di danno temuto periculum in mora

Nel contesto del diritto civile italiano, l’art. 1172 del codice civile stabilisce la possibilità per una parte di richiedere un provvedimento giudiziale al fine di prevenire un danno imminente o temuto. Questo strumento legale è noto come “denuncia di danno temuto” ed è fondamentale quando si tratta di proteggere i propri interessi o diritti.

La denuncia di danno temuto ha lo scopo di anticipare e prevenire danni futuri che potrebbero derivare da un’azione o omissione di un’altra parte. Questo può riguardare una vasta gamma di situazioni di pericolo imminente. L’art. 1172 consente ai privati – con l’assistenza obbligatoria di un Avvocato – di rivolgersi al tribunale competente per ottenere un provvedimento che impedisca o limiti il danno futuro.

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Il periculum in mora

L’azione disciplinata dall’art. 1172 c.c. rientra tra quelle azioni aventi finalità tipicamente cautelare, in quanto miranti a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare dalla cosa altrui. Come tale, la denuncia di danno temuto è esperibile solo nel caso in cui vi sia pericolo di un danno grave e prossimo (1).

L’azione di danno temuto è, dunque, diretta – attraverso il procedimento speciale di cui agli art. 688 e ss. c.p.c. – a prevenire un danno futuro. Non può, perciò, riguardare danni già verificatisi(2) (Cass. 2381/1957).

Effettività del pericolo di danno

Più di recente, Cassazione n. 10282/2004 ha precisato che «in tema di azioni di nunciazione, la condizione dell’azione di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo o già verificatosi, bensì anche nel (solo) ragionevole pericolo che il danno si verifichi». E ancora, in tema di presupposti dell’azione bisogna tenere in conto Cassazione 14561/2001, secondo cui «in caso di azione proposta a tutela del possesso, il giudizio di merito successivo alla chiusura della fase cautelare del procedimento ha ad oggetto la verifica della ricorrenza dell’effettiva esistenza del pericolo di danno, della sua riconducibilità al comportamento del denunciato e dell’illiceità di tale comportamento».

Il pericolo da “cosa” a “cosa”

Le azioni di nunciazione presentano – come detto – una funzione cautelare volta a prevenire un danno che, in caso di concreta realizzazione, darebbe luogo a un danno contra ius(3).

Al riguardo, Dottrina e Giurisprudenza hanno rilevato che «l’azione di denuncia di danno temuto può essere promossa quando vi è ragione di temere che da qualsiasi edificio […] pericolo di un danno grave e prossimo (non ancora verificatosi) alla cosa che forma oggetto del diritto o possesso del denunciante. Deve, dunque, sussistere una situazione di pericolo da cosa a cosa, essendo altresì indispensabile il requisito dell’altruità della cosa da cui promana il danno»(3). In realtà la Giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità che anche un comproprietario possa agire in sede cautelare ex art. 1172 c.c., ma solo quando non sia in grado di ovviare alla situazione di presunto pericolo in via autonoma(4)

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Ruolo dell’Avvocato

In situazioni che coinvolgono la denuncia di danno temuto, è altamente consigliabile consultare un avvocato esperto in diritto civile italiano. Un avvocato può assistere nel raccogliere prove, preparare la richiesta e rappresentare adeguatamente l’interesse del cliente davanti al tribunale. La consulenza legale è essenziale per garantire che la denuncia sia ben fondata e che il tribunale possa adottare le misure necessarie per prevenire il danno.

Contatta l’Avvocato a Nicolosi

In conclusione, la denuncia di danno temuto, disciplinata dall’art. 1172 del codice civile, rappresenta uno strumento prezioso per la tutela preventiva dei diritti e degli interessi delle parti coinvolte in una controversia. La consulenza di un avvocato competente è fondamentale per garantire una procedura efficace e la migliore protezione possibile degli interessi del cliente. Per contattare lo Studio Legale Antoci e ottenere assistenza è possibile telefonare al 3896040727.

Note nel testo

  1. Cfr. ANDREA TORRENTE; PIERO SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIX edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pagina 344.
  2. Cfr. ANGELO DE MARINI (a cura di), Art. 1172 – Denuncia di danno temuto, in GABRIELE PESCATORE e ANTONIO DI FILIPPO (a cura di), Rassegna di giurisprudenza sul Codice Civile, Libro Terzo, Tomo II, Giuffrè Editore, Milano, 1968, pag. 1314.
  3. Cfr. LOTARIO DITTRICH, Diritto processuale civile, Tomo IV, collana Omnia – Trattati Giuridici, Wolters Kluwer – UTET Giuridica, Milano, 2019, pagina 4524.
  4. Cfr. CLAUDIO CONSOLO (a cura di), Codice di procedura civile. Commentario, VI edizione, Tomo IV, Wolters Kluwer, Milano, 2018, Pagina 354.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata creata su www.canva.com.


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