Composizione della crisi d’impresa
Appunti a margine del convegno formativo sulla composizione della crisi d’impresa tenuto il 24 ottobre 2023 da Avvocato360.
Disciplina della crisi d’impresa
La ristrutturazione dei gruppi di imprese ha una ricaduta pratica notevole perché, nell’ambito del risanamento d’impresa. Ciò poiché trattasi di un corpus normativo organico che disciplina un problema molto diffuso. Fino al 2022 la Legge Fallimentare era risalente al 1942 ed era rivolta all’imprenditore individuale. Essa ignorava del tutto il fenomeno dei gruppi di imprese. Nel codice civile questi hanno avuto disciplina agli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, ma non vi erano norme nella Legge Fallimentare.
L’art. 2, comma 1 del Decreto legislativo 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) definisce il gruppo di imprese come «l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;».
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Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
Il Codice si applica a tutte le situazioni di crisi e offre vari strumenti per la soluzione della crisi d’impresa. Uno di questi strumenti è previsto dal successivo articolo 12, il quale disciplina la composizione negoziata della crisi. Il successivo art. 25 del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che «più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell’esperto indipendente di cui all’articolo 12, comma 2».
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Competenza territoriale
Molto spesso è la società controllante che beneficia delle linee di credito del gruppo, grazie a mandati di credito da parte delle controllate. Per cui i creditori del gruppo sono, sovente, i medesimi. Si possono porre problemi di competenza territoriale. La norma in esame, infatti, stabilisce che l’istanza si presenta alla Cameria di Commercio ove è iscritta la società «che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l’impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria».
Autorevole dottrina (Abriani) sostiene che in assenza della pubblicità di cui all’art. 2497-bis c.c. è competente la Camera di Commercio ove è iscritta la società che esercita – di fatto – direzione e coordinamento. Si applica, in mancanza, il criterio residuale che radica la competenza presso la Camera di Commercio ove è iscritta la società con maggiore esposizione debitoria.
Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese
Se nel gruppo vi è , però una società che è in equilibrio, può intervenire in quanto ha interesse a che tutte le società del gruppo stiano bene, potrà intervenire. La stessa può, infatti, proporre di coprire parte dei debiti delle società sorelle. In tale ipotesi trova applicazione l’art. 25, comma 7, a mente del quale «quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell’articolo 12, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l’esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l’esperto nominato a seguito della prima istanza presentata».
Per capire quale dei vari esperti debba continuare nella negoziazione, vale il principio del prior in tempore, potior in iure.
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I vantaggi compensativi
Sono previsti dei vantaggi compensativi che consistono, in pratica, nella possibilità che in casi di problemi di liquidità, la società in difficoltà può dare precedenza ai pagamenti verso i creditori esterni, allungando invece i tempi di pagamento in favore della società del gruppo sua creditrice.
In tali ipotesi, per ristorare il ritardo nel pagamento in favore della controllata, si stipula un accordo compensativo con cui – ad esempio – si riconosce alla società che (di fatto) finanzia la capogruppo, un margine maggiore sul prezzo dei beni da essa prodotti. Per certificare la convenienza finanziaria delle varie operazioni è compito dell’advisor finanziario.
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