Cenni sul fallimento delle Società

Brevi cenni sul fallimento delle Società commerciali e dei soci illimitatamente responsabili. Studio Legale Antoci: Avvocato d’affari.

Il fallimento delle società


Brevi cenni sul fallimento delle Società commerciali e dei soci illimitatamente responsabili. Studio Legale Antoci: Avvocato d’affari a Nicolosi.


Cenni sul fallimento di società

Cenni sul fallimento delle società

Assoggettabilità. Qualsiasi società commerciale, purché non sia di piccole dimensioni, può fallire. Quando si trova in stato di insolvenza può, infatti, essere assoggettata a procedura concorsuali. Anche la società liquidata può, quindi, essere dichiarata fallita, purché non sia trascorso più di un anno dal completamento della liquidazione. I requisiti dimensionali che qualificano l’imprenditore fallibile sono, infatti, dettati dalla Legge Fallimentare all’art. 1. Il fallimento della società comporta, inoltre, il conseguente fallimento dei soci illimitatamente responsabili – seppur persone fisiche.

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Par condicio creditorum

Procedure concorsuali. Quando si manifesta, dunque, lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale entra in gioco il fallimento. Un procedimento giudiziale che mira, infatti, a liquidare in modo celere l’attivo del patrimonio del fallito. Ciò, al fine di soddisfare i creditori in via concorsuale, ossia concorrendo tutti proporzionalmente al ricavato della liquidazione. È questo, infatti, il principio della par condicio creditorum.

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Presupposti del fallimento

Requisiti oggettivi. Come anticipato, la legge fallimentare fissa i requisiti che permettono l’accesso al fallimento.

  • Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale (individuale o società). Deve trattarsi di grande imprenditore. Ciò significa che nel triennio precedente all’istanza di fallimento ha avuto, anche in uno degli esercizi, un patrimonio di oltre 300.000 euro. Che nel triennio in questione abbia realizzato ricavi lordi superiori a 200.000 euro annui.
  • Presupposto oggettivo: trovarsi in stato di insolvenza. Ciò significa che l’esposizione debitoria deve superare i 500.000 euro.

Superato anche uno solo di tali limiti, tanto l’imprenditore individuale, quanto le società commerciali sono assoggettabili al fallimento.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

Nota di copyright

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