Condizione contrattuale: fictio iuris di avveramento

Condizione contrattuale: fictio iuris di avveramento

Contratto sottoposto a condizione


Esiste una fictio iuris che permette di considerare come avverata una condizione contrattuale: scopriamo quando ciò avviene.


La condizione contrattuale

Avvocato civilista a Nicolosi condizione contrattuale fictio iuris

Elementi accidentali del contratto. Il Codice Civile prevede la possibilità per le parti, di subordinare l’accordo a una condizione. L’art. 1353 c.c. pur essendo rubricato “contratto condizionato” non offre, però, una definizione di contratto sottoposto a condizione. Questa norma, infatti, stabilisce direttamente che le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione di un contratto a un evento futuro e incerto.

La condizione (tanto sospensiva, quanto risolutiva) è, dunque, quell’elemento accidentale del contratto, definito dalla norma citata come “futuro” e “incerto”.

Condizione sospensiva

Quando dalla verificazione dell’evento futuro e incerto dipende l’efficacia del contratto, si parla di condizione sospensiva. Gli effetti del contratto, infatti, sono sospesi e non si realizzano fintantoché non si verifichi la condizione.

Condizione risolutiva

Quando, invece, il contratto stipulato è immediatamente efficace e si subordina il venir meno degli effetti al verificarsi della condizione, si tratta di condizione risolutiva. Ciò significa che nel momento in cui l’evento futuro e incerto dedotto in contratto si verifica, il contratto si risolve e cessano i suoi effetti.

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La fictio iuris di avveramento della condizione contrattuale

Conflitto di interessi. Ogni contratto è il frutto del bilanciamento di interessi contrapposti. Nel caso di condizione contrattuale, durante l’esecuzione del contratto, vi è un costante conflitto di interessi: da un lato c’è una parte che spera che la condizione si realizzi; per altro verso, la controparte, spera l’esatto contrario.

Cosa accade se la parte interferisce sull’avveramento della condizione contrattuale?

Il conflitto di interessi può portare taluna delle parti a giocare sporco. Questa potrebbe sabotare l’avveramento della condizione per ottenere un vantaggio.

Ove ciò accada, la legge prevede un rimedio: una fictio iuris. Si tratta di una finzione con cui la legge ritiene come avverato un evento che in realtà non si è verificato. La norma di riferimento è l’art. 1359 c.c. la quale stabilisce che «la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa».

Se, dunque, la parte che ha interesse contrario all’avverarsi della condizione, fa in modo che questa – effettivamente – non si realizzi, la condizione medesima si riterrà comunque avverata. Ovviamente, sarà necessario provare il fatto che ha impedito il verificarsi della condizione, nonché provare che il fatto sia imputabile proprio alla parte avente interesse contrario a che la stessa si realizzasse.

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