Confessione: cos’è?

Confessione: cos’è?

La confessione nel diritto civile


L’Articolo 2730 del Codice Civile offre la nozione dell’istituto giuridico della confessione. La esamina Basilio Antoci, Avvocato a Nicolosi.


Art. 2730 c.c.

La nozione di confessione nel Codice civile art. 2730 c.c.

La nozione di confessione. Il diritto civile studia i molteplici istituti giuridici che regolano i rapporti tra privati. Tra questi spiccanono, senza dubbio, tutti gli istituti contenuti nel libro VI del Codice Civile. Tali norme, infatti, sono dedicate alla tutela dei diritti (così si intitola il libro 6° del Codice). In questo breve articolo esamineremo l’articolo 2730 c.c. che disciplina la confessione.

Il Legislatore del 1942 offre, infatti, in questa norma la definizione. Non sempre, infatti, la legge definisce con precisione gli istituti giuridici. Nel caso in esame, dunque, la confessione viene descritta come «la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte».

Si tratta, quindi, di una dichiarazione proveniente da una parte, la quale riconosce spontaneamente fatti e circostanze a sé sfavorevoli. Nei film americani si sente spesso l’avvertimento «tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te». È esattamente questo il caso: tutto quanto si afferma, può avere valore confessorio e ritorcersi contro il soggetto che esterna la dichiarazione.

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L’importanza di un Avvocato

Misurare le parole. La norma in esame prevede, inoltre, al secondo comma che la confessione può essere giudiziale o stragiudiziale. Nell’ambito giudiziale non ci sono particolari problemi, poiché nel giudizio di solito vi è sempre un Avvocato che difende la parte e che misura bene le affermazioni da inserire nei verbali e negli atti di causa.

Questione assai più delicata è, invece, quella dell’ambito stragiudiziale. Quando ancora non c’è una causa in corso e le parti tentano, in economia, di regolare i propri affari. Lo fanno scrivendo lettere, e-mail, messaggi o redigendo veri e propri contratti. Tutti documenti che, però, possono diventare confessioni ex art. 2730 c.c.

Proprio in casi del genere è indispensabile rivolgersi a un Avvocato. Certo, la consulenza e l’assistenza di un Avvocato costano denaro (anche in sede stragiudiziale), ma possono evitare guai irreparabili, quali la perdita del proprio diritto. Ecco che, in questo senso, il lavoro dell’Avvocato assume grande tecnicismo e si carica di professionalità: l’Avvocato, infatti, non «scrive “quattro righe”» come purtroppo molti pensano. L’Avvocato, quando, per conto del cliente scrive la c.d. “lettera”, non sta componendo un biglietto di auguri o un post da social: sta elaborando i fatti che il cliente gli racconta, inquadrandoli in termini di legge.

Tecnicamente si dice che il giurista (in questo caso l’Avvocato) sussume la fattispecie concreta della realtà, in quella astratta della legge. E lo fa cercando di evitare che le affermazioni oggetto di sussunzione si ritorcano contro il proprio cliente.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Roberto Francesco Iannone, Codice Civile e di Procedura Civile e leggi complementari. Codice superiore per la professione e i concorsi, edizione 2022, DuePuntoZero di Ad Maiora Editoria e Formazione, Roma, Maggio 2022, pagina 734-744.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata creata dalla Redazione del sito con www.canva.com.


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