Contratto di sponsorizzazione

Contratto di sponsorizzazione

Contratto di sponsorizzazione


Il web brulica, ormai, di inflluencer, attori e personaggi di ogni tipo i quali, sempre più spesso, stipulano un contratto di sponsorizzazione. Influencer marketing.


Come si stipula un contratto

Contratto di sponsrizzazione influencer marketing

Proposta e accettazione. Qualunque rapporto tra soggetti, specialmente se di natura economico-commerciale, rappresenta un contratto. L’ordinamento Italiano stabilisce, all’art. 1321 c.c. che «il contratto è l’accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra lo ro un rapporto giuridico patrimoniale». Ogni volta, quindi, che delle persone o delle aziende si mettono d’accordo per svolgere un’attività (sia essa compravendita, sponsorizzazione, influencer marketing e simili), queste stanno concludendo un contratto.

Anche un accordo verbale è un valido contratto e, come tale, può essere fonte di diritti e obblighi e, quindi, anche di responsabilità. La legge, infatti, prevede sì dei requisiti minimi per la validità dei contratti, ma la forma scritta è obbligatoria solo in certi casi specifici previsti dalla legge (c.d. forma scritta ad substantiam).

Perché un contratto possa considerarsi concluso, inoltre, basta che colui il quale abbia fatto la proposta, venga a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

Ciò significa che, con la rapidità dei mezzi di comunicazione odierni, basta rispondere a una e-mail o anche a un messaggio WhatsApp perché vi sia un accordo vincolante.

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Contratto di sponsorizzazione

Inquadramento giuridico. Oggi si assiste, praticamente su tutti i social, a un exploit di personaggi (c.d. influencer) che, d’accordo con brand storici o emergenti, accettano di prestare la propria opera (e la propria immagine) al fine di sponsorizzare prodotti o servizi di soggetti terzi (professionisti, aziende, brand) dietro il pagamento di un corrispettivo.

Come accennato, l’art. 1325 c.c. prevede tra i requisiti del contratto non solo l’accordo, ma anche l’oggetto e la causa. Un contratto di sponsorizzazione (o di influencer marketing), per essere valido deve, dunque, avere tali requisti. In caso contrario, il contratto sarà nullo per mancanza o indeterminatezza dell’oggetto.

Per cui, se da un lato vi è l’art. 1322 c.c che consacra l’autonomia privata e tutela anche i contratti atipici, dall’altro lato è sempre necessario che, anche i contratti di nuova generazione, abbiano i requisiti minimi che li rendano validi e tutelabili dalla legge.

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Clausole del contratto

Elementi accidentali e clausole. Qualunque contratto, dunque, oltre a possedere tutti gli elementi essenziali, deve anche disciplinare tutti i patti e gli accordi principali: prestazione dovuta, ammontare del compenso, termini di pagamento.

A questi patti fondamentali, però, si affiancano anche altri elementi: si pensi a delle clausole penali o di esclusiva. O ancora clausole di riservatezza o di buona fede. Nel campo del marketing, infatti, l’immagine e la trasparenza sono fondamentali e, le parti, ben potrebbero sentire l’esigenza di disciplinare meccanismi di risoluzione del contratto e/o sazionatori nel caso in cui fossero vialati obblighi di correttezza o trasparenza da parte dell’influencer.

La legge permette, infatti, che al contratto vengano aggiunti i c.d. elementi accidentali: ossia condizioni, termini od oneri. Per cui si possono prevedere condizioni risolutive o termini di durata o di consegna del prodotto (sia esso un video oppure un post di blog o uno shot fotografico).

Anche questo tipo di clausole devono essere, però, ben predisposte perché abbiano efficacia e possano far parte integrante del contratto, senza comporare nullità di sorta o altri problemi.

Conclusione

Per quanto, dunque, l’apparenza che caratterizza il web (e la pubblicità in generale) faccia sembrare tutto semplice (dai guadagni, alla realizzazione di video o altri contenuti), da quanto osservato si capisce che il tutto è più complicato di come appaia.

La consulenza e l’assistenza legale di un Avvocato – Giurista è indispensabile per chi non voglia brutte sorprese: la responsabilità civile, infatti, scatta anche durante le trattative (ossia nella fase c.d. precontrattuale) e non solo durante l’esecuzione del contratto.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Elga D’Alessandro; Giovanni Adamo, Il contratto di influencer markting, pagina studiolegaleadamo.it.
  • Redazone, Elementi accidentali del negozio, pagina brocardi.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata creata con www.canva.com.


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