Mantenimento figli maggiorenni: si può evitare?

Mantenimento figli maggiorenni: si può evitare?

Evitare di versare il mantenimento ai figli maggiorenni


Si può evitare di pagare il mantenimento ai figli maggiorenni? Bisogna valutare caso per caso, lo spiega Basilio Antoci, avvocato a Nicolosi.


Separazione e mantenimento figli maggiorenni

Evitare mantenimento figli maggiorenni

Separazione e divorzio. Lo Studio Legale Antoci – Avvocato divorzista a Nicolosi e Catania – si occupa da anni di diritto di famiglia. L’Avvocato Basilio Elio Antoci, infatti, segue cause di separazione e divorzio dinanzi al Tribunale di Catania sin dal 2016. Nel corso di questi anni, dunque, l’Avvocato si è confrontato con molte realtà familiari di Catania città e dell’hinterland della provincia.

In questo articolo lasceremo da parte i casi più gravi che, purtroppo, sono caratterizzati o da violenze fisiche e psicologiche (che sfociano in processi penali per stalking o maltrattamenti in famiglia), o anche da assoluta incapacità genitoriale (che sfociano in procedimenti minorili di ablazione della responsabilità genitoriale).

Superate, perciò, le questioni più gravi e delicate, la maggior parte dei problemi in sede di separazione e divorzio a Catania sorge sulle questioni di soldi. I rapporti patrimoniali tra coniugi, nonché tra genitore non collocatario e figli minori sono all’ordine del giorno.

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L’art. 337-septies del Codice Civile

La legge sul mantenimento figli. Ogni Avvocato e, in generale, ogni giurista deve sempre confrontarsi con il dato normativo. In parole povere significa che deve studiare la legge. Su internet, infatti, si trovano commenti di ogni tipo su qualunque argomento. Ma si tratta, però, di commenti che presuppongono la conoscenza degli istituti e delle nozioni di base.

La questione che stiamo analizzando nel presente contributo attiene, al mantenimento in favore dei figli maggiorenni. La norma di riferimento è l’articolo 337-septies del Codice Civile. Vediamo cosa prescrive la norma, di cui riportiamo il testo integrale qui in basso.

«Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori».

Già dalle prime battute della norma appare chiaro che, il mantenimento in favore dei figli maggiorenni in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, non è automatico. La norma, infatti, impone al Giudice di valutare le circostanze. E le circostanze di fatto, nonché patrimoniali, sono sempre differenti in ogni singolo procedimento.

Il Giudice, quindi, non è sempre obbligato a riconoscere il mantenimento ai figli maggiorenni. La norma, infatti, recita che egli «può» disporre un assegno di mantenimento. Può farlo, ma non sempre e non obbligatoriamente, ma solo se tale assegno risulta dovuto e fondato sull’analisi delle circostanze di fatto.

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Evitare il mantenimento ai figli maggiorenni

Valutazione caso per caso. Il figlio divenuto maggiorenne non ha, quindi, un automatico diritto a percepire l’assegno di mantenimento. Il Giudice, infatti, è obbligato a compiere una valutazione delle circostanze di fatto. Ed è qui che entra in gioco l’abilità e la preparazione dell’Avvocato divorzista: egli deve saper valorizzare le circostanze che giustificano la revoca del mantenimento al figlio maggiorenne.

In proposito, proprio di recente la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 358/2023, ha precisato che «la maggiore età, tanto più quando è matura, implica l’insussistenza del diritto al mantenimento. La capacità di mantenersi e l’attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.».

In poche parole, la Corte di Cassazione, prende atto della necessità che un soggetto adulto, provveda da sé al proprio mantenimento. Se, da un lato, il genitore non collocatario deve garantire al figlio i mezzi per avviare formarsi professionalmente o all’università, dall’altro lato è necessario che il figlio segua tali fasi con profitto. Ove l’iscrizione all’università non porti a risultati concreti, nonché al traguardo della laurea oppure se il figlio non cerca lavoro o non mette a frutto la formazione professionale, ecco che in questo caso si può evitare di pagare il mantenimento al figlio maggiorenne.

Esperienza sul campo

Provvedimenti favorevoli ottenuti dal Tribunale di Catania. Il nostro Studio Legale, con sedi a Nicolosi (CT) e a Catania, è riuscito a ottenere diversi provvedimenti favorevoli. Ne citiamo uno in cui in un giudizio di divorzio contenzioso (ossia giudiziale), tyanto la moglie, quanto i due figli di 24 e 29 anni chiedevano il mantenimento al padre – nostro assistito – nonché l’assegnazione della casa familiare (sempre di proprietà del nostro cliente). Con una agguerrita memoria difensiva e con fermezza oratoria in sede di udienza presidenziale, il Tribunale di Catania ha dato ragione al nostro assistito.

Il Tribunale, infatti, ha affermato che «nella specie [il figlio] ormai adulto da tempo (prossimo al compimento dei trenta anni) lavora di supporto ai concerti e, anche se si tratta di un’attività saltuaria, essendo in normali condizioni di salute ed avendo un’età in cui deve presumersi il raggiungimento dell’indipendenza economica, non ha diritto ad essere mantenuto dai genitori.

[la figlia] ha conseguito la licenza media e non ha proseguito gli studi, pertanto, avendo ormai compiuto 23 anni ed essendo dotata di normali capacità lavorative, non ha diritto ad essere mantenuta dai genitori: la domanda di mantenimento in loro favore, proposta dalla ricorrente, va pertanto, rigettata. In conseguenza della precedente pronuncia, va rigettata anche la domanda di assegnazione della casa coniugale. L’art. 337 sexies c.c. consente al giudice della separazione di assegnare la casa coniugale, derogando al regime ordinario della proprietà, per la salvaguardia dei figli minori o maggiorenni, non economicamente autonomi. Nella specie, essendo i figli della coppia non del tutto autonomi per loro colpevole inerzia, non ricorrono gli estremi per provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.».

Esito positivo

Un successo su tutti fronti, dunque: rigetto della domanda di mantenimento dei due figli maggiorenni, nonché rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare. In questo caso, infatti, siamo riusciti a sottoporre al giudice la situazione nella sua effettività: due figli già grandi, che non intendono studiare, né avviare una qualche attività lavorativa con costanza e serietà.

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Il nostro prossimo successo potresti essere tu!

Lo Studio Legale Antoci ha sede a Nicolosi (CT) e a Catania. Basilio Elio Antoci è Avvocato divorzista a Catania e provincia. Lo Studio Antoci si occupa di separazione, divorzio, cessazione della convivenza, mantenimento tra coniugi, mantenimento figli minorenni e maggiorenni, nonché di tutti i reati contro le persone e contro la famiglia.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.pixabay.com alla pagina https://pixabay.com/it/photos/polpette-di-carne-carne-2946482/ ed è stata rilasciata e pubblicata addì 01 Gennaio 2020 con licenza “CC0 Creative Commons – Libera per usi commerciali – Attribuzione non richiesta” dal proprietario “RitaE”.


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