Accordi dei genitori per i figli
L’Articolo 337ter Codice Civile si occupa degli accordi tra i genitori nell’interesse dei figli e del controllo del Tribunale su tali accordi.
Accordo dei genitori per i figli
Premessa
Nei casi di separazione, divorzio o di cessazione della convivenza tra genitori non sposati, vengono in rilievo le questioni inerenti ai figli. La normativa di riferimento è dettata dal Codice Civile agli articoli 337-bis e seguenti.
L’Articolo 337-ter c.c.
L’articolo 337-ter c.c. fissa i diritti del minore, i quali diventano gli obiettivi da perseguire in giudizio. Precisamente la norma stabilisce che «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
La norma in esame continua stabilendo che «il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa». È questo il cosiddetto “best interest of the child”.
Accordo sui figli. Nella fase di crisi della coppia si potrà tenere conto degli accordi intervenuti tra i genitori in merito all’affidamento e al mantenimento dei figli. Secondo la legge, infatti, il Giudice prende atto degli accordi, nel senso che egli si uniformerà a tali accordi, purché questi non siano contrastanti con l’interesse morale e materiale dei figli.
La norma in commento, infatti, prevede che il Giudice «prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare»
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Il controllo del giudice sull’accordo
L’esercizio della responsabilità genitoriale verso i figli minori nella crisi. Per poter capire quali siano i rimedi che vengono in soccorso del minore nella crisi familiare è necessario distinguere tra affidamento condiviso (art. 337-ter comma terzo c.c.) e affidamento esclusivo (art. 337-quater, comma terzo c.c.).
Affido condiviso
Nella fase della crisi non si modifica il regime della responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori, infatti, continuano a prendere di comune accordo le decisioni per i figli. La norma, infatti, precisa che «le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».
Affido esclusivo
Sennonché, il giudice «limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione […] può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente». E ciò può avvenire quando, non essendoci accordo tra i genitori, il minore possa subire nocumento dal ritardo nella decisione sulle questioni che lo riguardano.
C’è da rilevare, però, che la norma parla in modo atecnico di “ordinaria amministrazione”. In tal senso, però, parrebbe riferirsi a questioni di ordine patrimoniale. La norma, invece, punta a tutelare il minore sulle questioni di carattere sostanziale e non solo patrimoniale.
Collegamenti esterni
Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.
- Articolo 337 ter Codice Civile, Provvedimenti riguardo ai figli, su Brocardi.it.
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