Autodifesa: è possibile?

Autodifesa: è possibile?

Autodifesa: difendersi da soli


Autodifesa, ovvero: difendersi da soli. Basilio Antoci, Avvocato a Nicolosi, ci spiega se si può fare.


Il divieto di autodifesa

Autodifesa è possibile? Avvocato a Nicolosi

L'autodifesa è stata, alle origini della nostra specie, l'unico mezzo di realizzazione dei diritti dei singoli. Nelle prime consociazioni umane, infatti, vigeva lo stato di natura e la legge del più forte.

Sennonché, man mano che le società si sono via via organizzate e strutturate secondo la divisione di ruoli e lavoro, il potere centrale si è rafforzato.

Una volta che il potere centrale si è consolidato, questo ha avocato a sé il potere di applicare la legge e punire coloro che la violano. Ben presto, dunque, la difesa privata venne vietata per evitare disordini e per garantire uniformità nell'applicazione della legge.

Esiste un brocardo latino che recita: «ne cives ad arma ruant». Difendere i propri diritti da soli è vietato proprio perché, al contrario, i cittadini ricorrerebbero alle armi e creerebbero disordine.

La violenza privata, infatti, è oggetto di repressione statale già dal diritto romano (si veda il Decretum Divi Marci che dichiarava punibile il creditore che avesse cercato di farsi pagare dal proprio debitore usando violenza contro quest'ultimo senza, invece, ricorrere al Magistrato).

Il diritto penale, ad esempio, vieta l'autotutela privata e punisce con la reclusione fino a un anno chi «potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone» (reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni – articoli 392 e 393 c.p.).

Eccezioni al divieto di autodifesa

Nel diritto civile ci sono rari casi in cui il Codice Civile prevede la possibilità che il privato compia da sé atti a propria tutela. Si pensi all'art. 896 c.c., che permette al proprietario di un fondo di tagliare da sé le radici delle piante del vicino che si siano propagate sulla sua proprietà. Certo, nel diritto penale sussiste la scriminante della legittima difesa disciplinata all'art. 52 c.p., ma questa opera in casi limite e va, comunque, accertata in giudizio.

Il diritto processuale e il diritto di azione

Come abbiamo visto, dunque, lo Stato vieta l'autodifesa, ma al contempo offre ai privati degli strumenti efficaci per reagire contro eventuali torti subiti. Il mezzo con cui lo Stato raggiunge l'obiettivo di pacificazione sociale è il processo civile. Solo nel processo civile si può attuare la norma giuridica violata e ottenere giustizia.

Al privato viene, dunque, riconosciuto un diritto: il c.d. diritto di azione, che gli conferisce il potere di ottenere con l'aiuto della magistratura il bene giuridico che la legge gli riconosce.

Chiovenda – fondatore della scuola processualistica italiana – ha definito l'azione come «il potere giuridico di porre in essere la condizione per l'attuazione della volontà della legge». L'azione, dunque, è il diritto a un provvedimento favorevole di chi ha ragione.

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