Il principio di legalità
Il principio di legalità: base giuridica, corollari e applicazione nel sistema di diritto penale italiano e europeo.
Nullum crimen sine lege
Dallo Stato assoluto allo Stato moderno. Il principio di legalità un principio cardine del diritto penale. I giuristi,, solitamente, fanno riferimento a tale principio richiamando il brocardo latino “nullum crimen sine lege”. Questo principio affonda, infatti, le proprie radici nella corrente illuministica, in quanto è frutto della logica secondo cui lo Stato non può punire a posteriori una condotta che, al momento in cui è stata tenuta, non era punita e perseguita dalla legge penale. La supremazia della legge pone, dunque, al centro della politica penale il legislatore quale rappresentante della volontà del popolo.
A livello normativo il principio in discorso è consacrato a più livelli da disposizioni differenti. Primo fra tutti è l’articolo 25 della Costituzione che, al comma secondo stabilisce che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». La stessa norma, al successivo terzo comma, prosegue stabilendo, inoltre, che «nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge».
In seno al Codice Penale il principio di legalità (nella sua sfaccettatura della riserva di legge) è fissato già all’articolo 1, secondo il quale «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite». Come detto si tratta di una previsione che vincola tanto la qualificazione del reato, quanto l’individuazione delle pene (sanzioni penali) alla legge (c.d. riserva di legge). È bene, inoltre, richiamare il successivo articolo 199 c.p., a mente del quale «nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti». Tale norma fissa il principio di legalità anche in ambito di applicazione delle misure di sicurezza.
Il principio di legalità nel Diritto sovranazionale
In un’ottica di diritto sovranazionale bisogna, inoltre, tenere conto del disposto di cui all’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nonché dell’articolo 7 della C.E.D.U., secondo cui «nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».
[ torna al menu ]
I corollari del principio di legalità
Logiche conseguenze. Dal principio di legalità, inoltre, derivano diversi corollari che lo completano.
- Riserva di legge.
- Irretroattività.
- Tassatività.
- Divieto di analogia.
Come anticipato, il principio di riserva di legge è consacrato all’articolo 1 c.p. che riserva al monopolio legislativo statale il potere di legiferare in materia penale, con la conseguenza che in mancanza di una legge, non vi è punibilità in sede penale. È, infatti, questo il caso di chi viene assolto con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».
Il principio di irretroattività della legge penale, sancito all’articolo 25 della Costituzione, nonché all’articolo 14 delle Preleggi, stabilisce che la legge penale non ha valore se non per l’avvenire. Il citato articolo 14 delle Preleggi, infatti, stabilisce che «le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati». Facendo, infatti, riferimento al “tempo”, si fissa il criterio cronologico. Facendo, invece, riferimento ai “casi”, si apre la strada al divieto di analogia in materia penale, che è un altro corollario del principio di legalità.
Il giudice, infatti, non può applicare le leggi penali a fattispecie e/o a condotte che non siano espressamente previste dalla legge. In ciò, gioca un ruolo fondamentale anche il principio di tassatività, secondo cui il precetto penale deve essere chiaro, comprensivo e preciso nell’individuare le condotte penalmente rilevanti.
[ torna al menu ]
Principio di legalità formale e sostanziale
Le accezioni del principio di legalità. Il principio oggetto del presente contributo ha differenti accezioni. Secondo la concezione formale, il principio di legalità comporta il divieto di punire una condotta che non fosse penalmente rilevante nel momento in cui fu tenuta. Ciò deriva da una concezione formale di reato inteso, dunque, come un fatto espressamente previsto come tale dalla legge penale.
L’accezione sostanziale, invece, prende le mosse da una concezione – appunto – sostanziale di reato. Secondo tale teoria, andrebbero perseguiti penalmente come fossero reati – a prescindere da una loro espressa o meno previsione legale – tutti i fatti socialmente pericolosi. Il reato dovrebbe, dunque, essere qualificato secondo percezioni extralegali che, in quanto tali, non sarebbero definibili a priori. Ciò avrebbe ripercussioni sul principio di certezza del diritto.
L’Ordinamento Giuridico Italiana, nel proprio sistema penale, sposa, in realtà un’accezione mista. da un punto di vista formale il Legislatore ha il monopolio in materia penale; ma da un punto di vista sostanziale, questo è vincolato al rispetto dei limiti costituzionali.
- Principio di necessaria materialità del reato.
- Riferibilità eziologica e psicologica del fatto di reato.
- Privazione della libertà personale come reazione a offese di beni costituzionalmente tutelati.
- Rieducazione del condannato.
[ torna al menu ]
Collegamenti esterni
Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.
- Redazione, “Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege“, in Brocardi.it, Padova, pagina https://www.brocardi.it/N/nullum-crimen-sine-poena-nulla-poena-sine-lege.html.
Nota di copyright
L’immagine inserita nel presente articolo è di proprietà dello Studio Legale Antoci. Tutti i diritti su di essa sono riservati.