Registrazioni con cellulare e Stalking: prova valida

Registrazioni con cellulare e Stalking: prova valida

Condanna per stalking grazie alle registrazioni col cellulare


Registrazioni con cellulare e Stalking: sono idonee a provare il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.. Lo dice la Cassazione!


Il fatto

Registrazioni cellulare stalking condanna Avvocato penalista a Catania Avvocato matrimonialista a Nicolosi

Atti persecutori. Con la sentenza n. 22484 del 04 giugno scorso, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato una condanna per stalking, sulla base di registrazioni audio effettuate con uno smartphone. Il fatto oggetto del giudizio, infatti, era un tipico caso di persecuzione, conseguente alla rottura di una convivenza more uxorio.

L’ex compagno, infatti, non accettando la fine della relazione, tormentava la ex compagna. Approfittando, inoltre, della situazione, il reo avanzava una richiesta di denaro per lasciare in pace la ex compagna. La donna, però, munendosi di registratore riusciva a registrare alcune conversazioni. Tale registrazione è stata ammessa come valida prova.

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Stalking e registrazioni con cellulare

Conformità all’originale. La Difesa dell’ex compagno, che nei gradi di merito era stato condannato per stalking, ha presentato, dunque, ricorso per Cassazione. Tra i motivi di ricorso vi era, infatti, la contestazione della genuinità della registrazione audio. La condanna, infatti, era stata inflitta senza acquisire il dispositivo elettronico contenente la registrazione.

La Corte d’Appello, infatti, dichiarava l’utilizzabilità del file sostenendo che si trattasse di una fonoregistrazione di un fatto storico. Come tale, dunque, il file con la registrazione costituiva una valida prova, utilizzabile nel giudizio penale.

Con il ricorso in Cassazione si eccepiva, invece, la non utilizzabilità di quel file, poiché di esso si sconosceva la provenienza. Ciò, in quanto, il supporto originale non era stato acquisito agli atti. Tale eccezione è stata ritenuta infondata. Sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali al riguardo (Cassazione a Sezioni unite 36747/2003, confermata da Cassazione 12347/2021) il file in questione, essendo una registrazione di conversazione tra persone presenti e tutte partecipanti alla discussione, è una valida prova ai sensi dell’art. 234 c.p.p.

Si legge, infatti, a pagina 4 della sentenza in commento che «l’acquisizione al processo della registrazione può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all’articolo 234, comma 1, c.p.p., che qualifica come documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografica, la fonografia o qualsiasi altro mezzo». Una siffatta registrazione, dunque, assurge a mera rappresentazione fonografica (per usare le parole della norma) del colloquio. Senza tale registrazione non si potrebbe, infatti, dare prova dello stesso o del suo tenore.

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L’art. 234 c.p.p.

La sussunzione del fatto. L’articolo 234 del Codice di Procedura Penale, al primo comma, stabilisce che «è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo». Nel caso di specie, dunque, la Cassazione ha ritenuto la registrazione incriminante una prova fonografica valida. Essa non è stata, quindi, considerata una intercettazione e, anzi, rappresenta un presidio di tutela dei diritti della vittima del reato.

La Cassazione, infatti, aveva già chiarito con la sentenza 5782/2019 che «la registrazione fonografica di colloqui tra presenti è utilizzabile, come prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., a condizione che sia certa la sua effettuazione da parte di uno dei partecipanti o comunque legittimati ad assistere all’incontro, sicché, ove difetti la prova, incombente sulla pubblica accusa, in ordine alla sussistenza di detta condizione, la registrazione va qualificata come una intercettazione inutilizzabile, in quanto lesiva dei diritti fondamentali dell’individuo costituzionalmente tutelati e realizzata in violazione del divieto previsto dall’art. 191, comma 1, cod. proc. pen.».

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo si consiglia, invece, la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Andrea Pedicone,Stalking: lei lo registra con lo smartphone e lo fa condannare, in Studio Cataldi – Il diritto quotidiano, Ascoli Piceno, 10 giugno 2024, pagina www.studiocataldi.it.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata elaborata con una I.A.


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