Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Ordini di protezione contro gli abusi familiari


L’Avvocato Antoci si occupa di famiglia a Nicolosi e Catania. In questo articolo parla degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.


La legge 154 del 2001

Ordini di protezione contro gli abusi familiari Avvocato a Nicolosi e Catania

Titolo IX-Bis del Codice Civile. Nel lontano 2001, con la Legge n. 154, al primo Libro del Codice Civile è stato inserito un nuovo Titolo contenente norme sulla tutela della famiglia. Questa legge è rubricata, infatti, con il titolo di “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. Proprio l’articolo 2 della legge in parola ha introdotto, nel Codice Civile, due nuove norme: l’art. 342-bis e l’art. 342-ter.

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Ordini di protezione contro gli abusi familiari e loro contenuto

La normativa sostanziale. Il primo dei due articoli citati, prevede che «quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342 ter».

La norma prevede, quindi, che il Giudice (precisamente il Tribunale Monocratico) possa adottare degli ordini di protezione che si rendano necessari nelle varie situazioni. Perché il Tribunale si attivi, però, è necessaria un’istanza di parte: ossia un ricorso da depositare in Cancelleria con il ministero di un Avvocato.

Il successivo articolo 342-ter c.c. disciplina il contenuto del Decreto del Giudice, individuando quali provvedimenti egli possa adottare a tutela dei familiari del soggetto violento. La norma prevede le seguenti possibilità:

  • Ordine di cessare la condotta pregiudizievole
  • Ordine di allontanamento dalla casa familiare
  • Divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia
  • Disporre l’intervento dei Servizi Sociali o di Mediatore Familiare
  • Disporre un assegno di mantenimento (anche a carico diretto del datore di lavoro)

Il Giudice, ovviamente, stabilisce anche le modalità di esecuzione degli ordini, nonché della prestazione dell’assegno di mantenimento e, in caso di problemi nell’esecuzione di quanto disposto, potrà essere richiesto l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

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Tutela processuale della famiglia in caso di abusi familiari

La normativa processuale. La citata Legge 154 del 2001 aveva previsto l’inserimento nel Codice di Procedura Civile, di appositi articoli che regolassero la relativa azione processuale. in realtà è stato inserito un unico articolo, il vecchio art. 736-bis c.p.c. che oggi risulta, però, abrogato a opera della Riforma Cartabia (entrata in vigore lo scorso 28 febbraio). La norma prevedeva che l’istanza dovesse rivestire la forma del ricorso e che il procedimento avrebbe seguito le forme dei procedimenti camerali dinanzi al Tribunale Monocratico.

Per tutto quanto non fosse ivi previsto, vi era un generico rinvio alla normativa degli articoli 737 e seguenti c.p.c. – ossia alle norme sul processo in camera di consiglio. L’avvento della Riforma Cartabia ha visto l’entrata in vigore di un corpus di norme processuali unitario. Si tratta del c.d. Processo delle persone, dei minorenni e delle famiglie. Tale disciplina prevede il generale utilizzo del ricorso come atto introduttivo, nonché il rinvio alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio.

Sennonché la norma adesso applicabile in sede processuale non sarà più l’abrogato art. 736-bis c.p.c., bensì il nuovo art. 473-bis.40 c.p.c., a mente del quale «le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori».

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata generata da con www.canva.com.


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