Le linee guida per il mantenimento dei figli a Catania
Il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Catania hanno elaborato le linee guida per la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli
Separazione e divorzio
Avvocato divorzista a Nicolosi. L’articolo 150 c.c. disciplina la separazione personale dei coniugi. La norma, infatti, stabilisce che «è ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi».
In diverse occasioni si è avuto modo di analizzare la normativa in parola. A differenza di quello che pensa la gente, tanto la separazione, quanto il divorzio, si possono sempre ottenere. Il cinema ha fatto passare il messaggio errato che il divorzio o la separazione si debbano concedere e che, in qualche modo, si possa opporsi. Niente più falso: il nostro sistema prevede, infatti, la separazione consensuale, per raggiungere la quale – effettivamente – è necessario il consenso e l’accordo di entrambi i coniugi. In caso di mancato accordo, però, il nostro Ordinamento prevede la separazione giudiziale. In questo caso è il Giudice che, alla fine di un processo (che può essere svolto tanto in contraddittorio, quanto in contumacia), pronuncia una sentenza di separazione.
Discorso analogo può farsi, altresì, per il divorzio. Tale istituto è regolato non nel Codice Civile (che è stato redatto nel 1942, quando il divorzio non era consentito), ma da una legge ad hoc, la n. 898 del 1970 (la famosa legge sul divorzio). Anche il divorzio può essere frutto di un accordo congiunto tra le parti o, in caso di impossibilità di accordo, lo stesso si ottiene per via giudiziale. Anche in questo caso, il Tribunale pronuncerà una sentenza di divorzio all’esito del processo.
Addirittura, se il procedimento si preannuncia lungo, già all’udienza Presidenziale (prima udienza) si può ottenere una sentenza parziale (non definitiva) di divorzio (e/o di separazione).
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Il diritto al mantenimento dei figli
Rapporti economici genitore-figli. L’art. 147 c.c. stabilisce che «il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis». Dal momento in cui si diventa genitori, dunque, si è inevitabilmente gravati dagli obblighi previsti dal citato articolo 147 del Codice Civile. Tra i vari obblighi dei genitori, vi è quello di mantenimento dei figli.
Quest’obbligo sussiste a carico di entrambi i genitori: il genitore collocatario in via prevalente provvede al mantenimento diretto, mentre il genitore non collocatario è obbligato a versare un assegno periodico di mantenimento. Assegno che, nell’esperienza Catanese, non scende mai al di sotto dei 200,00 € mensili (anche per genitori disoccupati). L’esperienza dell’Avvocato Antoci sul campo registra che, di solito, il collocamento prevalente della prole è presso la madre. Per cui, di solito, è il padre a essere gravato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno.
Lo Studio Legale Antoci ha, però, maturato anche esperienze di segno opposto: specialmente con figli minorenni, ma già adolescenti, capita sovente che siano gli stessi ragazzi a scegliere la propria collocazione e a preferiscano, in certi casi, il collocamento presso il padre. Ciò con conseguente obbligo di mantenimento a carico della madre. Come detto, tale obbligo sussiste anche a carico di genitori non abbienti: la presenza di reddito, infatti, può solo far lievitare l’ammontare dell’assegno, ma l’assenza di reddito non può escluderlo in nessun caso.
Risvolti penali
Il mancato versamento dell’assegno, anzi, costituisce reato ai sensi dell’art. 570-bis c.p., con pene che possono arrivare fino a un anno di reclusione. La norma è rubricata “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” e stablisce che «le pene previste dall’articolo 570 c.p. si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli». L’Avv. Basilio Antoci di Nicolosi ha già maturato esperienza in tale ambito avendo alle spalle, nonché in corso, svariati procedimenti penali proprio per la violazione dell’art. 570-bis c.p.
Linee guida come punto di riferimento per l’assegno di mantenimento
Sennonché, l’assegno di mantenimento e, in generale, le questioni patrimoniali, sono terreno di scontro tra genitori. Per tale ragione, nel silenzio della legge, tanto la Giurisprudenza, quanto le associazioni di Avvocati Familiaristi e Divorzisti, nonché i Tribunali e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati di tutta Italia, hanno cercato di individuare le linee guida per stabilire cosa comprenda l’assegno e cosa no.
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Le linee guida per il mantenimento
Linee guida per il mantenimento dei figli a Catania. Il 25 luglio 2018, il Tribunale di Catania di concerto con l’Ordine degli Avvocati di Catania e svariate associazioni forensi di settore (dove operano i migliori avvocati di Catania esperti in diritto di famiglia) hanno adottato un documento inerente all’assegno di mantenimento dei figli. Il documento in questione si intitola “Linee guida sul mantenimento dei figli”.
Obiettivi
L’obiettivo perseguito, dunque, con tali linee guida è quello di «individuare in via preventiva, nel prioritario interesse dei figli, le modalità per determinare la misura dell’assegno mantenimento il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o, comunque, dalla frequenza». Ciò in ossequio alle linee guida del Consiglio d’Europa, nelle quali si fa espresso riferimento al superiore interesse dei minori.
Indicazioni patrimoniali
Le linee guida Catanesi distinguono, in primis, il contenuto dell’assegno di mantenimento e, in secundis, le spese straordinarie in esso non comprese.
Spese ordinarie comprese nell’assegno periodico
- Contenuto dell’assegno di mantenimento
- Spese che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli che hanno, quale requisito temporale, la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità, e per requisito funzionale, l’utilità e/o necessarietà.
- Visite pediatriche di routine
- Medicinali da banco
- Vitto (e quindi anche la mensa scolastica)
- Spese abitative
- L’abbigliamento ordinario
- Le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore
- I trasporti pubblici
- Parrucchiere ed estetista
- La ricarica del cellulare
- Il materiale scolastico di cancelleria
- Le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento
- Le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati e baby sitter (purché già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare)
Spese straordinarie non comprese nell’assegno periodico
- Spese extra che non richiedono previo accordo
- Sanitarie necessarie e urgenti, nonché quelle prescritte dal pediatra o medico di base
- Scolastiche
- Extrascolastiche
- Spese extra che richiedono previo accordo
- Acquisto mezzi di locomozione
- Sanitarie non urgenti e non prescritte da un medico, nonché per apparecchi sanitari e ortodontici
- Scolastiche
- Extrascolastiche
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Collegamenti esterni
Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.
- Linee Guida sul Mantenimento dei Figli, sito dell’Ordine degli Avvocati di Catania, pagina www.ordineavvocaticatania.it.
Nota di copyright
L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da www.canva.com.